Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Requisiti speciali

In un appalto per la fornitura di contatori per acqua fredda ad uso potabile”, dell'importo a base d'asta di € 145.000,00, è rimasta aggiudicataria la ditta “A” che ai sensi del bando/disciplinare di gara ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti. Successivamente questa stazione appaltante ha invitato l'aggiudicatario a comprovare i requisiti autodichiarati a pena l'esclusione. Tra le dichiarazioni da comprovare una recitava: “dichiara di aver fornito al altri Enti gestori del SII contatori con caratteristiche, qualità e quantità non inferiori a quelle dell'offerta, nell'anno 2010. Qualora la ditta rimanga aggiudicataria si impegna ad esibire la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato … ”. Si chiede pertanto se è corretta la revoca dell'aggiudicazione in quanto la ditta “A” ha dimostrato di aver fornito nell'anno 2010 solo parte dei contatori oggetto di gara completando la dimostrazione dei requisiti con una dichiarazione di un'altra ditta “B” che addirittura ha partecipato all'appalto

D1. Quali sono le tipologie di requisiti speciali previste dal decreto legislativo n. 163/2006 di approvazione del Codice dei contratti pubblici?

D2. Qual è la differenza tra i requisiti di ordine generale e i cosiddetti requisiti speciali?

D3. Quali sono i requisiti economico-finanziari che la stazione appaltante può richiedere ai concorrenti?

D4. Possono essere previsti requisiti economico-finanziari più rigorosi e restrittivi di quelli stabiliti dal Codice dei contratti pubblici?

D5. È possibile che il concorrente presenti requisiti economico-finanziari diversi da quelle richiesti?

D6. Quali sono i requisiti tecnico-professionali che la stazione appaltante può richiedere ai concorrenti?

D7. Possono essere previsti requisiti tecnico-professionali più rigorosi e restrittivi di quelli stabiliti dal Codice dei contratti pubblici?

D8. Le stazioni appaltanti possono richiedere ai concorrenti particolari requisiti di qualità?

D9. Quali sono i requisiti economico–finanziari e tecnico–organizzativi relativi ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria?

D10. In quale momento devono essere posseduti i requisiti di partecipazione?

D11. Negli atti di gara, la stazione appaltante può richiedere agli operatori economici misure di gestione ambientale?

D12. Con quali modalità i concorrenti possono dimostrare, in sede di gara, il possesso della capacità economica e finanziaria?

D13. E’ consentita l’autocertificazione dei requisiti economico-finanziaria e tecnico-professionali ai fini dell’ammissione alla procedura di gara?

D14. Qual è la differenza tra requisiti di partecipazione alla gara e criteri di valutazione dell’offerta?

FAQ AVCP: SERVIZI TECNICI E CAUZIONI
QUESITO del 06/06/2012

D33. Nel caso di affidamento di servizi tecnici di cui alla categoria 12 dell’allegato II A del decreto legislativo n. 163/2006, è ammissibile la richiesta della presentazione di una cauzione provvisoria ai sensi dell’articolo 75 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell’impegno della cauzione definitiva, ai sensi dell’articolo 113 del medesimo decreto legislativo?

D15. Cosa sono le “dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 385/93”, di cui all’articolo 41, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici?

D16. Ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria, è sufficiente la presentazione di una sola dichiarazione bancaria di cui all’articolo 41, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici?

D17. Può essere ammesso ad una procedura di gara il concorrente che abbia presentato referenze bancarie rilasciate antecedentemente alla data di pubblicazione del bando di gara?

D18. Quale contenuto minimo necessario devono avere le referenze bancarie?

D19. Che cosa si intende per fatturato globale d’impresa di cui all’articolo 41, comma 1, lettera c) del Codice dei contratti pubblici?

D20. A quali limiti è soggetta la stazione appaltante nello stabilire la soglia minima del requisito del fatturato globale d’impresa di cui all’articolo 41 del Codice dei contratti pubblici?

D21. Nel determinare il requisito del fatturato specifico (articolo 41, comma 1, lettera c) del Codice dei contratti pubblici), la stazione appaltante può avere riguardo anche a forniture/servizi non “identici” ma solamente “analoghi” rispetto a quelli oggetto della procedura selettiva?

D22. In cosa consistono gli elenchi ufficiali di cui all’articolo 45 del Codice dei contratti pubblici? Sono assimilabili agli elenchi di operatori economici di cui all’articolo 125, comma 11, del Codice dei contratti pubblici?

FAQ AVCP: SETTORE OGGETTO DELLA GARA
QUESITO del 06/06/2012

D23. Qual è il significato della locuzione "settore oggetto della gara", contenuta nel comma 1, lettera c), dell’art. 41 del Codice dei contratti pubblici?

D24. Con quali modalità i concorrenti possono dimostrare, in sede di gara, il possesso della certificazione di qualità di cui all’articolo 43 del Codice dei contratti pubblici.

D25. La stazione appaltante può richiedere ai concorrenti l’attestazione SOA per un appalto avente ad oggetto esclusivamente forniture e/o servizi?

D26. Con quali strumenti un operatore economico che non possieda i requisiti speciali richiesti può partecipare ad una procedura di gara?

D27. Un operatore economico può sopperire alla parziale mancanza dei requisiti speciali richiesti per partecipare ad una procedura formulando, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, riserva di subappalto?

D28. E’ legittima l’ammissione ad una procedura di gara di un Raggruppamento temporaneo (R.T.I.) costituendo che abbia presentato una polizza fideiussoria rilasciata in favore della sola mandataria?

D29. Nel caso di Raggruppamento temporaneo (RTI) costituendo, come è ripartito il possesso dei requisiti tecnico-professionali tra i soggetti raggruppati?

D30. In un Raggruppamento temporaneo (RTI) costituendo, il possesso di una certificazione di qualità da parte di un concorrente può determinare il dimezzamento della cauzione provvisoria anche per gli altri concorrenti del raggruppamento che ne siano sprovvisti?

D31. Per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, un concorrente può avvalersi dei requisiti di altro operatore economico ai fini della partecipazione alle gare?

D32. Per la partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi tecnici, può un concorrente avvalersi in modo frazionato o parziale dei requisiti di altro operatore economico?

Si chiede se quanto previsto all’art. 35 del d. lgs. 163/2006 sia applicabile anche ai consorzi di cooperative sociali, costituiti ai sensi della legge n. 381/1991, o se essi possano dimostrare il possesso dei requisiti economici, finanziari e tecnici (questi ultimi relativi ai servizi eseguiti nel settore oggetto di gara) anche utilizzando i requisiti posseduti dalle cooperative consorziate. Infatti, il tenore dell’art. 35 sopra citato è pressoché uguale a quello dell’art. 11 della abrogata legge n. 109/1994 in vigenza del quale il Tar Sicilia, Palermo sez. III, con sentenza del 31/1/2006 n. 284, sembra ammettere che ai fini della dimostrazione dei requisiti si possano considerare-–qualora il consorzio ne sia privo- i requisiti delle consorziate che aderiscono al consorzio stesso. grazie. cordiali saluti

Dall’analisi del bando tipo proposto dall’ANAC per servizi e forniture leggo testualmente: 1. Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), i requisiti di cui al precedente paragrafo 13.1, ai sensi dell’art. 35 del Codice, dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio. 2. Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. c) (consorzi stabili), i requisiti di cui al precedente paragrafo 13.1 devono essere posseduti direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori, secondo le disposizioni dell’art. 277 del Regolamento. L’ AVCP con parere n. 17 del 5/8/2014 aveva però precisato che con riferimento ad un consorzio di imprese artigiane ……….., il requisito di capacità tecnica richiesto dalla lettera di invito si ritiene possa essere dimostrato secondo i principi espressi dalla più recente giurisprudenza amministrativa con riferimento ai consorzi stabili. Infatti, l'art. 35, d.lgs. n. 163/2006 è stato interpretato nel senso che "il possesso del requisito in capo al consorzio deve ritenersi soddisfatto con il possesso dello stesso da parte delle imprese esecutrici del servizio". DOMANDA Alla luce di quanto sopra riportato, si chiede se si ritiene corretta l’impostazione dell’ANAC o quella di molte stazioni appaltanti che anziché distinguere tra consorzi di coop o artiginani. e consorzi stabili li tratta allo stesso modo prevedendo che anche per i Consorzi di cui all’art. 34, c. 1, lettera b) il requisito di carattere tecnico-professionale, debba essere posseduto direttamente dal Consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori.

Si chiede se in una gara procedura aperta che ha ad oggetto i soli servizi di progettazione (definitivo/esecutivo e CSP), posso chiedere per i requisiti del fatturato specifico e servizi di punta l'avvenuto espletamento di servizi di ingegneria ed architettura costituiti esclusivamente da studi di fattibilità, progettazione definitva/esecutiva e CSP, escludendo quindi direzione lavori e CSEche non costituiscono oggetto di appalto. Faccio presente che la direzione lavori ed il CSE costituisce opzione di affidamento all'aggiudicatario ai sensi dell'art. 157 d. lgs 50/2016.

Argomenti:

In merito al possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti nel Bando e dichiarati nel DGUE e, nello specifico, "effettuazione nel triennio 2015-2016-2017 di servizi analoghi per almeno due enti che abbiano ciascuno un numero di stalli non inferiore a 200 per i quali sia stato effettuato anche il servizio di accertamento delle infrazioni a mezzo ausiliari del traffico..." si chiede se:
1) La dichiarazione resa dall'o.e. sia vincolante ovvero se - al fine della dimostrazione dell'effettivo possesso del requisito - si possano accettare in sede di verifica delle dichiarazioni rese, anche altri ed ulteriori servizi REALMENTE resi ma NON DICHIARATI nel DGUE.
Quindi se prevale o meno il dato dell'effettivo possesso del requisito rispetto a quanto invece inesattamente dichiarato nel DGUE.
2) Qual è la corretta interpretazione di quanto richiesto nel Bando di gara: "effettuazione nel triennio 2015-2016-2017..." in ordine al fattore temporale.

Argomenti:

Si chiede se sia corretto il seguente ragionamento: la Stazione Appaltante, nel gestire una gara relativa ad un'importante fornitura di materiale, al fine di tutelarsi relativamente alle capacità economiche e di solidità dell' operatore economico decide di porre, quale requisito speciale di gara l'obbligo di aver fornito, nell' arco dell' ultimo triennio, analoga fornitura ad enti pubblici per un importo almeno pari alla base di gara. Per rendere meno stringente il paletto ammette nel conteggio anche le forniture fatte ad enti pubblici stranieri o a organismi internazionali quali NATO ed ONU ad esempio; ammette anche che la fornitura sia stata effettuata in regime di subappalto. É corretto il ragionamento?

In riferimento al quesito in oggetto [Precisazione al quesito n. 684 dell'11/06/2020] si precisa che è stato volutamente richiesto il fatturato nei confronti di Enti Pubblici poiché si ritiene che lo stesso tuteli molto di più la PA rispetto ad un fatturato effettuato nei confronti dei privati. La PA contempla infatti aspetti più stringenti rispetto ai privati tra i quali: controllare i requisiti generali e speciali Antimafia compresa, effettuare pagamenti solo dopo aver controllato il DURC e lo stato di non inadempienza ex Equitalia, contemplare i patti d'integrità ed il codice di comportamento dei pubblici dipendenti applicato anche ai dipendenti dei fornitori, il DUVRI, limitare o non prevedere i pagamenti a SAL e limitare al solo 20% l'anticipo delle somme etc. Si chiede se la SA abbia ben operato a porre tale requisito tra quelli speciali ai fini della partecipazione della procedura negoziata.

Argomenti:

Tra i requisiti speciali richiesti per la partecipazione alla procedura in oggetto, il disciplinare di gara prevede, che nel triennio 2017-2019 l’impresa concorrente deve aver avuto un numero medio annuo di addetti non inferiore a n. 2 unità nel settore di attività oggetto dell’appalto e servizi di ristorazione collettiva analoghi, con le seguenti figure professionali: almeno n. 1 Cuoco (3 LIV) ed almeno n. 1 tra Aiutocucina (6 liv) ed Addetto mensa (7 liv).

L’impresa concorrente ha attestato che:
“nel triennio 2017-2018-2019 ha avuto un numero medio annuo di addetti non inferiore a n.2 unità nel settore di attività oggetto dell’appalto e servizi di ristorazione collettiva analoghi con le seguenti figure professionali: n. 1 Cuoco 3 liv. (dal 01/08/2017), n. 1 Aiuto Cuoco 5 liv. e n. 1 Addetto servizi mensa 6 Liv. (per le figure professionali di Aiuto Cuoco e Addetto Servizi Mensa i livelli risultano migliorativi rispetto a quanto richiesto)”;

Nel merito la Stazione appaltante chiede se l’impresa concorrente, avendo dichiarato di avere in organico una figura professionale di Cuoco (3 liv.) a decorrere dal 01/08/2017 debba essere esclusa per il mancato possesso del requisito richiesto considerato che il numero medio annuo di addetti relativamente alla figura professionale del cuoco per il triennio 2017-2019 risulta inferiore all’unità richiesta dal bando, e precisamente pari a 0,81 [determinazione ottenuta rapportando i mesi di presenza al triennio considerato: (5+12+12)/36], essendo la predetta figura professionale presente solo a partire dal mese di agosto 2017 o se bisogna considerare ad ogni modo soddisfatto il requisito considerando la presenza della figura richiesta del cuoco per un numero di mesi prevalente del triennio, che genera un dato di unità lavorativa media di 0,81 arrotondabile per eccesso all’unità.

Argomenti:

Nel caso si debba gestire gare complesse e di importo molto elevato quali ad esempio quelle relative a lavori, allo scopo di poter avere la possibilità di individuare una ditta solida ed in possesso delle capacità economico finanziarie necessarie a sostenere la complessa attività lavorativa indetta in appalto, sarebbe possibile per la Stazione Appaltante richiedere la dimostrazione del possesso di un fatturato minimo, negli ultimi due anni (oppure è possibile chiederlo per un numero di anni più elevato? ) pari al triplo della base di gara al netto dell'IVA? Oltre a questo quali potrebbero essere altri requisiti speciali facili da controllare e/o gestire da poter richiedere al fine di poter individuare un'operatore economico con le caratteristiche precedentemente descritte? Magg. Filippo STIVANI

Argomenti:

In una procedura aperta di appalto di servizio di ristorazione sopra soglia comunitaria da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in fase di esame della documentazione amministrativa, a fronte del requisito speciale di capacità economica e finanziaria richiesto nel bando di gara dalla stazione appaltante di “aver rilevato in ciascuna annualità del triennio in esame “2017-2018-2019” un grado di indebitamento non superiore al coefficiente 4, calcolato con l’indice leverage: totale impieghi/ capitale proprio, l’impresa concorrente dichiara nella domanda di partecipazione di possedere il suddetto requisito speciale non in proprio bensì mediante ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice degli appalti.
La società ausiliaria dichiara di fornire i requisiti di cui è carente la società avvalente per l’anno 2019 trattandosi di impresa costituitasi nel Gennaio 2019.
Il possesso del requisito di capacità finanziaria in ciascuna annualità del triennio può considerarsi sodisfatto anche per gli anni 2017 e 2018, considerato che l’impresa ausiliaria si è costituita nel mese di gennaio 2019?
Oltre che per le imprese concorrenti, trova applicazione anche per le imprese ausiliarie la limitazione della verifica del possesso dei requisiti ai soli anni di effettiva esistenza ed operatività prevista per le imprese di recente costituzione, che abbiano iniziato l’attività per un periodo inferiore al triennio?

Argomenti:

Capacità Economica Finanziaria
QUESITO del 21/01/2021

In una procedura di gara aperta è stato richiesto quale Requisito di Partecipazione relativo alla Capacità economica finanziaria (ex art. 83, comma 1, lett. b), del D.lgs. n.50/2016), quella indicata dall’art. 83, c. 4, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, e dall’allegato XVII, parte I, lett. a) una copertura assicurativa contro i rischi professionali di valore non inferiore ad € 550.000,00.
Una ditta concorrente a tal proposito ha sottoposto un quesito che testualmente si riporta: “Lo scrivente operatore economico è una società di servizi iscritta al registro della competente Camera di Commercio. Stiamo incontrando oggettive difficoltà nell'ottenere il rilascio della copertura assicurativa contro i rischi professionali in quanto non è una società tra professionisti né svolge una attività professionale. È possibile allegare una copertura assicurativa "responsabilità civile di carattere generale per le attività di impresa" di pari importo in luogo della "copertura assicurativa contro i rischi professionali"?”
Alla luce di ciò, si chiede, in sintesi, se è possibile la sostituzione della polizza contro i rischi professionali con una a responsabilità civile di carattere generale per le attività d’impresa, naturalmente di pari importo.

Argomenti:

Le Linee guida ANAC n. 4, prevedono modalità semplificate e progressive per il controllo dei requisiti negli affidamenti entro gli € 40.000 + IVA. In particolare, per gli affidamenti diretti, vengono individuate due fasce d'importo (fino ad € 5.000 + IVA e da quest’ultima fino ad € 20.000 + IVA) entro le quali, l'obbligo per la Stazione Appaltante al dover richiedere i requisiti speciali, parrebbe essere facoltativo (poiché nel documento viene più volte associata la dicitura "ove previsti"). È corretta tale interpretazione? Atteso inoltre che la L. 108/21 ha poi esteso la possibilità di utilizzo dell’istituto dell’affidamento diretto per i lavori, da € 40.000 + IVA ad € 150.000 + IVA, sarebbe possibile prevedere requisiti speciali graduati in fasce crescenti oltre i predetti € 20.000 + IVA? Ad esempio, si potrebbe prevedere fino ad € 40.000 + IVA la sola prestazione delle dichiarazioni di buona esecuzione o dei certificati di regolare esecuzione di lavori o analoghi, rilasciati dal committente e sottoscritti dal direttore lavori; fino ad 80.000 + IVA si potrebbe in aggiunta richiedere le dichiarazioni annuali dei redditi oppure i bilanci, corredati dalle ricevute di presentazione, relative all’ultimo quinquennio; infine, per lavori entro i 150.000 + IVA si potrebbe richiedere, oltre a quanto anzidetto, anche la presentazione del libro dei cespiti o altra documentazione (es. certificati di proprietà, contratti preliminari di noleggio, ecc..) a comprova dell’effettiva disponibilità di adeguata attrezzatura relativamente all’oggetto dei lavori. Poiché la normativa prevede, in linea generale, una disciplina semplificata per gli affidamenti diretti (effettuati anche a seguito della raccolta di più preventivi quale best practice) sarebbe possibile, al fine di rendere più snello ed agevole tale istituto, poter prevedere una gradazione dei requisiti speciali di gara come indicato? Ten. Col. Filippo STIVANI.